In attuazione dell’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo consente, negli anni 2021, 2022 e 2023, nei limiti di un fondo appositamente istituito, l’accesso gratuito ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) a musei, aree e parchi archeologici gestiti dallo Stato, a seguito di esibizione di idoneo documento comprovante l’iscrizione all’AIRE.

A tal fine, si ritiene che i connazionali residenti all’estero possano esibire un proprio documento di identità dal quale risulta l’iscrizione all’AIRE, o chiedere al proprio Comune di riferimento un certificato di iscrizione all’AIRE o, infine, esibire una propria autocertificazione nella quale si dichiara l’iscrizione all’AIRE del proprio comune (D.P.R. 445/2000).

Il Consolato non può rilasciare certificati di iscrizione all’AIRE, che è una banca dati gestita dai Comuni.

Per ulteriori informazioni consultare questa pagina del Ministero della Cultura.

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