trasferirsi all'estero

Le disposizioni relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri sul territorio sono materia di competenza di ogni singolo Stato. Per ogni informazione dovete rivolgervi direttamente alle Rappresentanze consolari in Italia del Paese di destinazione.



Se vi trasferite all’estero stabilmente, dovete richiedere all’ufficio consolare competente per territorio l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

Per individuare il Consolato competente cliccate sul link: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco

Troverete il formulario sul sito web dell’Ambasciata/Consolato. In molti Consolati sarà possibile iscriversi attraverso il nuovo portale Fast It (Farnesina servizi telematici per italiani all’estero) . Se cambiate indirizzo nella stessa circoscrizione consolare dovete comunicare la variazione allo stesso Ufficio consolare. Se vi trasferite da una circoscrizione consolare all’altra, dovrete prendere contatto con il nuovo ufficio consolare e, usando il modello di “iscrizione AIRE”, comunicare il trasferimento. Se tornate a vivere in Italia, basterà informare il Comune italiano presso cui si fissa la residenza.

È il Comune (e non il Consolato) ad effettuare l’iscrizione all’AIRE. È il Comune il depositario del registro AIRE. Al Comune occorre rivolgersi per ottenere un certificato di iscrizione all’AIRE. La funzione dell’ufficio consolare è trasmettere al Comune la vostra richiesta di iscrizione AIRE e, al tempo stesso, conservare i vostri dati in una banca dati consolare.

È obbligatorio informare lo Stato italiano (se risiedete all’estero, attraverso il Consolato) di ogni mutamento di stato civile e di ogni variazione (nascite e decessi, matrimoni e divorzi) del nucleo familiare.




No. La legge prevede l’obbligo di iscrizione all’AIRE per coloro che risiedono all’estero soltanto per periodi superiori ai 12 mesi.




Solo se risiedete in quel Paese per la maggior parte dell’anno. Nel Codice Civile (art. 43), la residenza è definita come il luogo nel quale una persona ha la propria dimora abituale, cioè quello nel quale vive abitualmente e in condizioni di stabilità. La legge prevede l’obbligo di iscrizione all’AIRE per coloro che risiedono all’estero per periodi superiori ai 12 mesi.

Non necessariamente, dipende dal Paese in cui vi trovate e dal motivo per cui vi siete trasferiti.

Un cittadino italiano che si trasferisca in un Paese dell’Unione Europea ha diritto al trattamento che quello Stato fornisce ad un proprio cittadino. Per approfondire vi suggeriamo di visitare questa pagina del sito web ufficiale dell’Unione.

Per maggiori informazioni consultate la pagina Se parto per… del sito del Ministero della Salute.




La normativa tributaria in materia residenziale è disciplinata a livello locale: dovrete quindi rivolgervi all’Ufficio Tributi del vostro Comune italiano di provenienza o di iscrizione AIRE.

Che vantaggi ci sono ad iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)?

L’iscrizione all’AIRE è un obbligo sancito dalla legge (n. 470 del 1988). L’iscrizione all’AIRE vi consente di usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari italiane all’estero e di esercitare il diritto di voto dall’estero.

Per ulteriori informazioni consultate la pagina A.I.R.E..

Potete trovare l’elenco delle borse di studio per cittadini italiani offerte da Paesi e istituzioni straniere per ciascun anno accademico collegandovi alla pagina Opportunità di studio.

Per presentare la vostra candidatura collegatevi al portale Borse di studio on line.

Alcune informazioni sulla presenza italiana in un determinato Paese sono disponibili all’interno della piattaforma di infoMercatiEsteri (sezione Rapporti con l’Italia all’interno di ciascuna pagina Paese).

Potete rivolgervi anche direttamente all’Ufficio commerciale dell’Ambasciata italiana nel Paese di vostro interesse o all’Unità Operativa dell’Agenzia ICE e alla Camera di Commercio italiana, se presenti nel Paese.

Tutti i recapiti della rete diplomatica italiana all’estero

I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Per informazioni su come ottenere il riconoscimento consultate il sito del Centro Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche CIMEA.

La decorrenza dell’iscrizione all’AIRE è disciplinata dall’art. 6, comma 9-bis, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, per cui gli effetti della dichiarazione resa all’Ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 6 della Legge, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa all’Ufficio consolare qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il Comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica. Se il connazionale, prima di espatriare, ha reso al Comune italiano la dichiarazione di trasferimento all’estero ed ha presentato la richiesta di iscrizione in AIRE all’Ufficio consolare entro 90 giorni dall’espatrio, la conseguente iscrizione all’AIRE decorre dal giorno della dichiarazione resa in Comune. Qualora la richiesta di iscrizione in AIRE venga presentata all’ufficio consolare trascorsi i 90 giorni dall’espatrio, la data di decorrenza, in accordo con l’art.6, comma 9-bis, della L. 470/88, coinciderà con la data di presentazione della richiesta all’Ufficio consolare.

Per guidare all’estero si applicano regole differenti in base al Paese di destinazione ed alla durata del periodo di soggiorno.

Per la guida all’estero si applicano regole differenti nei diversi Paesi di destinazione e a seconda della durata del periodo di soggiorno. Per brevi permanenze vi suggeriamo di prendere visione della scheda dedicata al Paese di vostro interesse sul sito Viaggiare sicuri sotto la voce “viabilità”. Se programmate di trasferirvi, vi invitiamo a cercare le informazioni anche sul sito della rappresentanza diplomatica o consolare (Elenco delle sedi diplomatiche e consolari nel mondo).

Trovate le informazioni a carattere generale alla pagina ACI – Per viaggiare all’estero: Documenti necessari.

Per guidare all’estero i cittadini italiani sono soggetti a regole differenti a seconda che si rechino, per periodi di breve soggiorno o per stabilirvi la propria residenza, in:

  1. a) Paesi appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo (SEE)
  2. b) Paesi extra UE firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida;
  3. c) Paesi extra UE non firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida.
  4. a) PAESI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA O ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)
  • Se vi recate per brevi periodi in uno stato membro della UE o aderente al SEE potete circolare utilizzando la patente di guida italiana in quanto, in base alla Direttiva comunitaria 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, gli Stati membri dell’UE e quelli aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) riconoscono le patenti di guida rilasciate dalle rispettive Autorità.
  • Se invece stabilite la vostra residenza in un Paese dell’UE/SEE avete tre possibilità:-convertire (è una facoltà, non un obbligo) la patente di guida italiana in una equipollente del Paese di residenza;
    -conservare la propria patente facendola riconoscere dalle Autorità dello Stato in cui risiedete (laddove previsto dalla normativa locale);
    -conservare la patente originaria senza fare alcunché.In quest’ultimo caso si potrebbero però verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione del documento, essendo necessario richiedere notizie allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente.
    Sia per richiedere la conversione (che consiste nel rilascio di una nuova patente) che il riconoscimento la patente deve essere in corso di validità.
    E’ possibile rinnovare la propria patente italiana rivolgendosi esclusivamente alle Autorità locali (v. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 30 del 21 maggio 1999).Per maggiori dettagli vi consigliamo di contattare l’Ufficio consolare competente.
  1. b) PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA FIRMATARI DI ACCORDI DI RECIPROCITÀ CON L’ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA.
  • Per circolare temporaneamente nei Paesi con i quali l’Italia ha firmato accordi di reciprocità occorre essere in possesso della patente internazionale (permesso internazionale di guida) accompagnata da quella italiana in corso di validità.La patente o permesso internazionale è un documento per guidare in tutti i Paesi europei ed in alcuni extra-europei. Viene rilasciata dagli Uffici della motorizzazione. Deve essere sempre accompagnata dalla patente italiana in corso di validità. Scopo della patente internazionale è quello di fornire alle Autorità straniere l’esatta interpretazione della patente di guida in possesso del titolare.Le Convenzioni internazionali attualmente in vigore (Ginevra 19.9.1949 – ratificata con legge n. 1049 del 19.05.1952 – e Vienna 8.11.1968, – ratificata con legge n. 308 del 05.07.1995) hanno introdotto due modelli di patente internazionale.In Italia è possibile ottenere sia l’uno che l’altro modello di patente.
  • Se stabilite la residenza in un Paese straniero firmatario con l’Italia di un accordo di reciprocità in materia di patenti dovrete richiedere alle locali Autorità la conversione della vostra patente italiana in corso di validità.Per conversione della patente si intende il rilascio, senza l’obbligo del superamento di esami teorici e pratici, di una patente dello Stato di nuova residenza corrispondente a quella italiana. La maggior parte degli accordi bilaterali conclusi dall’Italia in materia di patenti prevede che le Autorità del Paese ospitante comunichino, una volta rilasciata la nuova patente, l’avvenuta conversione alle Autorità diplomatico-consolari italiane ovvero a quella in Italia designata dall’accordo stesso.
    Una volta rilasciata la nuova patente, quella italiana viene revocata secondo quanto previsto dall’art. 130, comma c) del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992).
    Per brevi soggiorni in Italia (ad esempio per vacanze) è sufficiente munirsi della traduzione ufficiale della patente di guida da esibire a richiesta degli organi di sicurezza italiani. In caso di rientro definitivo, potrete guidare in Italia con la patente straniera fino ad un anno massimo dalla data di rientro, dopodiché occorrerà richiedere la sostituzione della patente estera ottenuta in sede di conversione. Sarà pertanto rilasciata una nuova patente italiana di categoria non superiore a quella originaria (art. 136, comma 5 del Codice della Strada).
    NB. L’elenco aggiornato degli Stati con i quali l’Italia ha concluso accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida è visionabile tramite il link al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Possono – infine – convertire la patente italiana le seguenti categorie di cittadini che si trasferiscono, per motivi di servizio, in uno dei seguenti Stati:
    – Canada: personale diplomatico e consolare;
    – Cile: personale diplomatico e loro familiari;
    – Stati Uniti: personale diplomatico e loro familiari;
    – Zambia: cittadini in missione governativa e familiari.In caso di smarrimento o furto della patente italiana, i connazionali residenti in Paesi extra europei devono presentare la denuncia – oltre che alle locali Autorità – anche agli Organi di Polizia italiani (DPR 104 del 09.03.2000).
  1. c) PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA E NON FIRMATARI DI ACCORDI DI RECIPROCITÀ CON L’ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA.

In questi Paesi non è possibile né riconoscere né convertire la patente italiana di guida.

È pertanto opportuno prendere debito e tempestivo contatto con la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel luogo ove si desidera guidare, o con la Rappresentanza estera in Italia del Paese straniero, per conoscere quali siano i documenti necessari e la normativa vigente in materia.

I titolari di patente italiana residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in Paesi extra UE possono ottenere presso le competenti Autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della validità della loro patente italiana, scaduta da non più di tre anni e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche). Gli interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo di che la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascerà apposita attestazione di rinnovo.

Il rinnovo effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare è valido per circolare sia in Italia che all’estero.

Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, la patente di guida dovrà essere confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti,la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

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