Gli AIRE sono tenuti a pagare le tasse in Italia se…

A seguito dell’Ordinanza n. 8286 del 15 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell’imposizione fiscale, sono da considerarsi soggetti passivi i cittadini italiani che pur iscritti all’AIRE risultano domiciliati in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta. Tra gli elementi che possono portare un soggetto ad essere considerato come tale, oltre ad interessi patrimoniali e professionali, abbiamo anche l’esistenza di legami personali e familiari in Italia, e in particolare “la disponibilità di un immobile preso in affitto in Italia” e “la stipula di un contratto di locazione di due posti auto”.

Una sentenza che dimostra un approccio predatorio nei confronti dei nostri concittadini all’estero da parte di uno Stato che, anziché stimolarne il ritorno, pretende di trattarli come delle risorse da sfruttare. Un concittadino all’estero che passa più di sei mesi in Italia pur essendo impiegato da un’azienda estera non è una mucca da mungere, ma un portatore di ricchezza per il nostro Paese, che anziché spendere le proprie entrate all’estero le spende in Italia, con indubbie ricadute positive sull’economia locale. E il tutto vale a maggior ragione per le regioni più svantaggiate, che in questo modo possono frenare un’emorragia di popolazione che va avanti ormai da anni e assistere invece alla rifioritura di attività locali, con inevitabili ricadute positive sull’occupazione.

Paesi come il Portogallo, nel corso degli anni, hanno fatto molta fortuna sulla capacità di attrarre nomadi digitali. Gli Italiani all’estero possono essere una fonte alquanto massiccia di nomadi digitali, molti dei quali peraltro non andrebbero tanto alla ricerca del clima migliore o del trattamento fiscale più conveniente, ma della possibilità di stare vicini alla propria famiglia ed ai propri amici. La ricerca di questi attributi intangibili fa sì che questi rientranti siano destinati a rimanere a lungo nel nostro Paese, qualora fossero create le condizioni migliori per stimolarne il rientro, e pretendere di mungerli come vacche non è il modo migliore di approcciarsi a loro.

 

Scritto da Giuseppe Cappelluti

Ingresso gratuito a musei, aree e parchi archeologici gestiti dallo Stato per cittadini AIRE per gli anni 2021, 2022, 2023

In attuazione dell’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo consente, negli anni 2021, 2022 e 2023, nei limiti di un fondo appositamente istituito, l’accesso gratuito ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) a musei, aree e parchi archeologici gestiti dallo Stato, a seguito di esibizione di idoneo documento comprovante l’iscrizione all’AIRE.

A tal fine, si ritiene che i connazionali residenti all’estero possano esibire un proprio documento di identità dal quale risulta l’iscrizione all’AIRE, o chiedere al proprio Comune di riferimento un certificato di iscrizione all’AIRE o, infine, esibire una propria autocertificazione nella quale si dichiara l’iscrizione all’AIRE del proprio comune (D.P.R. 445/2000).

Il Consolato non può rilasciare certificati di iscrizione all’AIRE, che è una banca dati gestita dai Comuni.

Per ulteriori informazioni consultare questa pagina del Ministero della Cultura.

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