STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE «FEDERAZIONE PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO»

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (Finalità)

  1. E’ costituita l’associazione di diritto privato senza scopo di lucro denominata Federazione per gli italiani all’estero indicata come FED.IT.ES. Associazione a scopo politico che ha come fine quello di promuovere l’italianità all’estero, e tutelare i diritti degli italiani residenti al di fuori del territorio italiano.
  2. Tra le principali finalità l’associazione si propone di promuovere:
    a) le tradizioni storiche, culturali e religiose di tutte le regioni italiane;
    b) eventi all’estero di promozione della lingua e cultura italiana (le eccellenze del Made in Italy);
    c) servizi di informazione, assistenza e consulenza per gli italiani all’estero.
  3. La durata di FED.IT.ES è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 2 (Simbolo e denominazione)

Il simbolo della Federazione per gli italiani all’estero appartiene ed è nella legittima disponibilità di Fed.It.Es.
Il simbolo, allegato al presente Statuto, è costituito da una forma astratta che richiama il mappamondo nell’atto di ruotare su di se, il quale mette in risalto al suo interno i colori della bandiera italiana, rappresentati da tre strisce colorate che danno un’idea di dinamicità, in basso campeggia la scritta “Federazione per gli italiani all’estero – Fed.It.Es.”

L’utilizzo del simbolo da parte delle articolazioni territoriali deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Presidente di Fed.It.Es.
La denominazione è “Federazione per gli italiani all’estero”, con acronimo: “Fed.It.Es”.
Il simbolo e la denominazione possono essere emendati dal Direttivo attraverso apposita modifica statutaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23.

Articolo 3 (Sede)

  1. FED.IT.ES ha sede legale in Roma, Piazza Cola di Rienzo, 92
  2. Il Presidente di FED.IT.ES può istituire sedi secondarie sia in Italia che all’Estero.

    Articolo 4 (scioglimento)

Lo scioglimento di Fed.It.Es può essere deliberato dall’Assemblea, ordinaria o straordinaria, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti. In caso di scioglimento

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di Fed.It.Es., per qualunque causa, vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Articolo 5

(Organi della Federazione per gli italiani all’estero)

Sono organi di Fed.It.Es.:

  • –  L’Assemblea;
  • –  Il Direttivo;
  • –  Il Presidente;
  • –  Il Comitato Disciplinare e di Garanzia;
  • –  Il Responsabile organizzativo;
  • –  Il Tesoriere;
  • –  Il Responsabile del trattamento dei dati personali.

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Articolo 6

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(L’assemblea)

L’assemblea è l’organo rappresentativo di tutti i soci di Fed.It.Es ed è competente per le

modifiche del presente statuto.

Essa stabilisce la linea politica e programmatica di Fed.It.Es e valuta le attività svolte a livello territoriale. Partecipano all’Assemblea, con diritto di intervento e di voto, oltre ai

membri di diritto, i soci ordinari militanti.

L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria ogni 4 (quattro) anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del Direttivo o su richiesta del

Presidente.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

L’assemblea elegge il Presidente tra coloro che hanno maturato almeno 3 (tre) anni

consecutivi di militanza come soci Ordinari militanti.

Elegge, inoltre, i membri del direttivo tra coloro che hanno maturato almeno 2 (due) anni

consecutivi di militanza come Soci ordinari militanti.

Articolo 7 (Convocazione dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea può essere convocata ovunque nel territorio italiano e all’estero, o anche per mezzo di piattaforme elettroniche (Zoom, Google Meet, ecc.).
  2. L’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere inviato, a cura del Presidente, a tutti gli aderenti, a mezzo di posta elettronica e con comunicazione inserita sul sito ufficiale dell’associazione, almeno sette giorni prima della data fissata per l’assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aderenti.
  3. Dalla convocazione devono risultare il giorno, l’ora e luogo in cui si terrà la seduta, gli argomenti posti all’ordine del giorno.

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Articolo 8

(Il Consiglio direttivo)

Il membro eletto al direttivo che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio direttivo, e viene sostituito dal primo dei non eletti. Così come in caso di dimissioni, impedimento permanente o premorienza di un membro del Consiglio direttivo, subentrerà di diritto il primo dei non eletti.

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Il Consiglio direttivo determina l’azione generale di Fed.It.Es, in attuazione della linea

politica e programmatica stabilita dall’Assemblea.

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Dura in carica 4 (quattro) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà

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dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

– Il Presidente;

– Il Responsabile organizzativo;

– Il Tesoriere;

– 6 membri eletti dall’assemblea.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello

Statuto. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

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Articolo 9

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(Competenze del Consiglio direttivo)

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E’ di competenza del direttivo

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a) Deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano

demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;

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  1. b)  Approvare nei termini di legge, il rendiconto di Fed.It.Es predisposto dal Tesoriere;
  2. c)  Stabilire l’importo delle quote associative;
  3. d)  Nominare i membri del Comitato Disciplinare e di Garanzia secondo le modalità

    indicate dall’art. 10

  4. e)  Nominare il Responsabile del trattamento dei dati personali;
  5. f)  Redigere e approvare i regolamenti di Fed.It.Es;
  6. g)  Approvare il Codice Etico, proposto dal Comitato Disciplinare e di Garanzia;
  7. h)  Vigilare sul comportamento morale degli associati (richiamandosi al Codice

    Etico);

  8. i)  Vigilare sul comportamento politico delle varie articolazioni territoriali.

E’ organo d’appello per i soci colpiti da provvedimenti disciplinari emanati dal Comitato Disciplinare di garanzia.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno una volta ogni 2 mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo comportano la convocazione automatica dell’Assemblea straordinaria, entro 120 (centoventi) giorni dall’evento. In questa fase i poteri e le competenze del direttivo vengono assunte dal Presidente.

Sino alla nomina del nuovo Consiglio direttivo non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

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Articolo 10

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(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta Fed.It.Es di fronte a terzi per le questioni di carattere politico- culturale. Il Presidente, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui

all’art. 3 del presente Statuto.

Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi di Fed.It.Es. Esegue e coordina le direttive dell’Assemblea dando attuazione alla linea politico-culturale dell’associazione; convoca e presiede il direttivo, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio direttivo stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. Su delibera del Consiglio direttivo, egli può delegare agli altri membri del direttivo stesso a compiti

specifici.

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni. Egli nomina e revoca un suo vice (vicario) scegliendolo tra Soci ordinari militanti con un’anzianità di militanza pari a 4 (quattro)

anni.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o premorienza del Presidente, il Vicepresidente Vicario convoca l’Assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo Presidente. L’Assemblea straordinaria deve comunque tenersi entro 120 (centoventi)

giorni dalla cessazione della carica.

cui all’art. 21

Articolo 11

(Il Comitato disciplinare e di garanzia)

Il Comitato disciplinare e di garanzia è l’organo che assume provvedimenti disciplinari di

nei confronti dei soci. Le modalità di deliberazione del Comitato disciplinare

e di garanzia sono dettagliate in un apposito regolamento improntato al rispetto del

principio di contradditorio.

Esso dura in carica 4 (quattro) anni ed è composto dal Presidente, dal Responsabile organizzativo, e da non meno di 3 (tre) membri nominati o revocati dal Consiglio direttivo

tra i soci ordinari militanti.

Il giudizio del Comitato disciplinare e di Garanzia è appellabile al Consiglio Direttivo come

organo di ultima istanza.

Ciascun aderente può presentare ricorso alla Commissione di garanzia in ordine al mancato rispetto del presente Statuto. La Commissione di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi associativi. La Commissione di garanzia si esprime sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, assicurando all’istante il diritto alla difesa ed il rispetto del contraddittorio.

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Articolo 12

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(Il Responsabile organizzativo)

Il Responsabile organizzativo è nominato dal Presidente e approvato dal Consiglio direttivo, è membro di diritto del Consiglio direttivo e del Comitato Disciplinare e di Garanzia. Verifica l’applicazione delle linee d’azione generale espresse dal Consiglio direttivo e vigila sull’attuazione delle delibere del Direttivo stesso verificando

l’osservanza dello Statuto, del regolamento e il comportamento degli organi di Fed.It.Es.

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Articolo 13

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(il Tesoriere)

1. Il Tesoriere viene eletto dal Direttivo su proposta del Presidente.

2. Dura in carica quattro anni. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla

carica prima del termine, il presidente nomina un nuovo Tesoriere che rimane in

carica fino alla successiva convocazione dell’assemblea degli aderenti.

3. Nei termini di legge redige il bilancio, il rendiconto economico finanziario

consuntivo e preventivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, da presentare entro il 30 settembre di ogni anno al Direttivo per

l’approvazione.

4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile

dell’associazione.

5. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale dell’associazione per tutti gli atti inerenti

alle proprie funzioni.

Articolo 14

(il Responsabile del trattamento dei dati personali)

PATRIMONIO

Articolo 15 (Patrimonio di Fed.It.Es)

Fed.It.Es non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento di Fed.It.Es costituisce il suo patrimonio.

Articolo 16 (Entrate)

Le entrate di Fed.It.Es sono costituite:

  • –  Dall’incasso derivante da manifestazioni;
  • –  Da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore di Fed.It.Es.;
  • –  Dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;
  • –  Da qualsiasi altra entrata consentita per legge;
  • –  Da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente;

    Le risorse sono utilizzate secondo le modalità stabilite dal Direttivo.

Il responsabile del trattamento dei dati personali assicura il rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali in piena conformità alle normative vigenti in tema di riservatezza dei dati personali in possesso di Fed.It.Es., in particolare con riferimento a

quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

La nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali spetta al Consiglio

direttivo.

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Articolo 17 (Uscite)

Le spese di Fed.It.Es sono le seguenti:

  • –  Spese generali di Fed.It.Es;
  • –  Spese per il personale;
  • –  Rimborsi spese per i soci, così come approvati dal Tesoriere;
  • –  Spese per la stampa, per le attività di informazione, di propaganda, editoria,

    emittenza radiotelevisiva;

  • –  Spese per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni;
  • –  Spese per finalità sociali;
  • –  Altre spese che si rendono necessarie.

    Articolo 18
    (Controllo contabile e garanzia di trasparenza)

    Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Presidente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, si avvale di una società di revisione iscritta nell’Albo Speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all’art. 2, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Alla società di revisione è affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria di Fed.It.Es.. Essa esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio di Fed.It.Es., secondo quanto previsto della disciplina applicabile.

    ISCRIZIONI A FEDITES

    Articolo 19 (Iscrizione a Fed.It.Es)

    Tutti i soggetti maggiorenni che condividono le finalità statutarie e che si impegnano all’osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto possono liberamente iscriversi a Fed.It.Es., conseguendo la qualifica di socio.

    I soci appartengono a tre categorie differenti:

    • –  Soci Fondatori;
    • –  Soci Ordinari Militanti;
    • –  Soci Sostenitori

      Il socio all’atto dell’iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare a Fed.It.Es la quota associativa fissata annualmente dal Direttivo. A ciascun socio è rilasciata una tessera emessa da Fed.It.Es. nella quale dovrà essere specificato se trattassi di Socio Fondatore, Socio Ordinario Militante o di Socio Sostenitore.

      L’acquisizione e il mantenimento della qualifica di socio di Fed.It.Es. è disciplinato in un apposito regolamento di Fed.It.Es.

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Articolo 20 (Soci)

  1. a)  I Soci Fondatori hanno sottoscritto l’atto di costituzione ed il presente Statuto, così come coloro che, avendo partecipato attivamente alla costituzione dell’associazione, ne fanno esplicita richiesta entro la data di costituzione dell’associazione.

    Hanno il dovere di supervisionare e garantire il raggiungimento delle finalità poste

    dall’articolo 1 del presente Statuto.

  2. b)  I soci Ordinari Militanti, al pari dei Soci Fondatori, hanno il dovere di partecipare

    attivamente alla vita associativa di Fed.It.Es. e di rispettare il codice etico approvato dal Direttivo. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai relativi regolamenti. I requisiti e le modalità di acquisizione della qualifica di Socio Ordinario Militante sono disciplinati dall’apposito regolamento di Fed.It.Es.

  3. c)  I soci Sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all’interno di Fed.It.Es. Per poter richiedere la qualifica di Socio Ordinario Militante è necessario che il socio sia in possesso della tessera da Socio Sostenitore dell’anno in corso e abbia conseguito l’anzianità di tesseramento stabilita dall’apposito regolamento di Fed.It.Es..

Possono tesserarsi come soci sostenitori anche i minorenni, di età maggiore di 14 anni.

Articolo 21 (Decadenza dei soci)

La qualifica di socio si perde:

  • –  per dimissioni;
  • –  per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine previsto dall’apposito regolamento;
  • –  per espulsione, secondo quanto previsto dall’art. 20 del presente Statuto; La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell’ex socio o dei suoi eredi.

    Articolo 22
    (Il controllo sui soci e i provvedimenti disciplinari)

    Gli organi di Fed.It.Es vigilano sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci del presente Statuto.
    I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti dei soci sono:

  • –  il richiamo scritto;
  • –  la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale

    decadenza dalle cariche interne ed esterne;

  • –  la revoca della qualifica di Socio Fondatore e Socio Ordinario Militante;
  • –  l’espulsione da Fed.It.Es. a causa di indegnità e ripetuti comportamenti

    gravementi lesivi della dignità di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività di Fed.It.Es. o ne compromettono l’immagine politica.

    Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti etici e morali necessari per essere socio di Fed.It.Es..

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Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività di Fed.It.Es. si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l’azione politica di Fed.It.Es, ovvero cerchi di compromettere l’unità o il patrimonio ideale.

I provvedimenti disciplinari sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto.
Per tutti i provvedimenti disciplinari l’organo giudicante è il Comitato Disciplinare e di Garanzia. L’organo d’appello per ogni provvedimento assunto è il direttivo. Il diritto d’appello si esercita secondo le modalità previste da apposito regolamento.

La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso è di competenza del Direttivo su richiesta del Comitato Disciplinare e di Garanzia.

Articolo 23
(Revisione dello statuto e del simbolo)

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DISPOSIZIONI FINALI

I Soci Fondatori godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai relativi regolamenti, al pari dei Soci Ordinari Militanti con anzianità di almeno 2 anni.

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea ordinaria o

straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

2. Il Simbolo e la denominazione dell’Associazione possono essere modificati con il

voto favorevole della maggioranza assoluta dell’Assemblea.

In sede di prima applicazione del presente Statuto, e nello specifico fino alla prima assemblea da tenersi entro il quarto anno dalla costituzione, i Soci Fondatori di FED.IT.ES

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